L’amministratore deve garantire la sicurezza di chiunque, a vario titolo, accede alle parti comuni del condominio. È infatti ritenuto responsabile per omessa individuazione e valutazione, con segnalazione alla compagine assembleare, delle necessarie opere o interventi da attuare per la rimozione dei pericoli presenti che pregiudicano l’incolumità di cose e persone.
L’attenzione alla sicurezza degli immobili da parte degli amministratori, trattandosi dell’incolumità delle persone, di soggetti anziani, di minori, di diversamente abili, di lavoratori che a vario titolo risiedono o frequentano gli spazi condominiali è, oltre un obbligo, anche un impegno civile ed etico.
I tecnici Protetto® applicano un’analisi completa del condominio ed utilizzano una metodologia specifica per ogni fattore di rischio in modo da non trascurare nulla.
Con Protetto® è semplice fare prevenzione e dimostrare di averla fatta. Non dimentichiamo infatti che l’onere della prova tocca all’amministratore.
Art. 40 «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».
Art. 1710 «il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia».
Art. 2051 «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custo- dia, salvo che provi il caso fortuito».
Si hanno obblighi ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro quando il condominio rientra nelle definizioni comprese nel D.L.vo 81/08, ovvero quando:
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25540 del 2017, ha stabilito che l’am- ministratore di condominio ha la diretta responsabilità se non vengono eseguite le manutenzioni indicate dalla legge per quanto riguarda gli impianti e le strutture delle aree comuni.
Ogni evento dannoso conseguente ad una mancata segnalazione è ascrivibile all’amministratore, il quale può incorrere in responsabilità penali come nel caso che qualcuno abbia subito dei danni significativi.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 43452 del 21 settembre 2017 afferma: “confermata la condanna dell’amministratore, tenuto a rifondere il danno subito alle parti civili, per non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori scelti in relazione ai lavori affidati”.
L’amministratore deve garantire la sicurezza di chiunque acceda alle parti comuni del condominio: “egli può essere ritenuto responsabile, ad esempio, per omessa ri- mozione del pericolo che pregiudica l’incolumità delle persone, qualora non si attivi perché vengano effettuati tutti gli adeguati controlli e le segnalazioni dei pericoli presenti”.
In materia di sicurezza sul lavoro in condominio: “l’amministratore è considerato committente ogni qual volta affida delle opere di manutenzione a terzi su parti co- muni dell’edificio gestito”.
L’amministratore non può essere considerato responsabile: “qualora, dopo essersi attivato e dopo aver informato l’assemblea in merito alla necessità di effettuare lavori condominiali per dei potenziali pericoli e l’assemblea riunita non intende pro- cedere”.
L’amministratore è responsabile: “quando rifiuta di attivarsi a tutela del condomi- nio, non segnalando i lavori da compiere”.
È a carico dell’amministratore: “l’obbligo di vigilanza, di controllo e manutenzione delle cose comuni e produce responsabilità penale per non aver impedito l’evento lesivo; l’amministratore deve adoperarsi per adeguare lo stabile alle più recenti di- sposizioni normative in materia di sicurezza perché non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (rapporto di causalità – art. 40 C.P.).
I poteri dell’amministratore per la gestione degli interventi sono regolati dall’art. 1135 comma 2, dove: “non si richiede che l’assemblea condominiale ratifichi le spese straordinarie disposte qualora rivestano i connotati dell’urgenza, (Cassazio- ne sez. civile II, 28/02/2018, n. 4684) quindi può – deve – attuare tutte le iniziative volte a valutare i pericoli, tra cui rientrano tutte le spese di sicurezza per prevenire il rischio di accadimento”.
Il condominio è inequivocabilmente visto come un luogo di lavoro e l’amministra- tore, per il legislatore: “ha gli stessi oneri del datore di lavoro perché all’interno del complesso condominiale, anche senza dipendenti diretti, sono attive e operative delle aziende o artigiani addetti alle manutenzioni ordinarie, straordinarie nonché per interventi programmati”.